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D.Lgs 196/2003 Codice in materia di protezione dei dati personali. HOME PAGE |
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Dall'1/1/2004 è in vigore il D. Lgs. 30 Giugno 2003 n. 196 "Codice in materia di protezione dei dati personali" che sostituisce, innovandola, la precedente normativa di cui alla Legge 675/96. La normativa impone ad enti ed imprese una serie di nuovi obblighi a cui sono soggetti tutti coloro che trattano dati di persone fisiche (con ciò comprendendo anche: persone giuridiche, enti, associazioni) identificate o identificabili. |
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Focus |
Conciliare le esigenze di riservatezza del singolo individuo con quelle di una società che, senza circolazione delle informazioni, sarebbe destinata a regredire in modo inesorabile. |
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Gestione della privacy |
Attività sistematica messa in atto da un’organizzazione al fine di offrire al suo interno o a terzi evidenze sul suo grado di affidabilità nel rispetto dei requisiti cogenti. |
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Il non rispetto della norma fa incorrere in sanzioni civili e penali. |
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Cosa fare |
verificare la conformità della propria organizzazione agli standard oggi in vigore, rilasciando se richiesto un attestato di conformità a codici deontologici, normativa volontaria e standard tecnici. |
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Vengono di seguito individuati i principali adempimenti in tema di privacy alla luce del D.lgs. n.196/03: |
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I dati personali vanno trattati secondo i principi individuati dal Codice Privacy; |
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Va controllata la pertinenza e la non eccedenza dei dati trattati rispetto alle finalità della raccolta; |
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Va controllata l’esattezza dei dati ed eventualmente, qualora si rende necessario, va provveduto al loro aggiornamento; |
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I dati vanno conservati in forma che non consenta l’identificazione dell’interessato per un periodo non maggiore rispetto a quello strettamente necessario agli scopi della raccolta. Allo scopo va previsto un sistema perché, superato detto termine, venga provveduto alla cancellazione dei dati personali o alla loro trasformazione in dati anonimi; |
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Vanno individuate le figure del trattamento: il titolare, l’incaricato, il responsabile, l’amministratore di sistema, il soggetto preposto alla custodia delle parole-chiave; |
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Va garantita una adeguata e costante formazione a tutto il personale dipendente dell’azienda, per garantire un maggiore garanzia di rispetto della normativa; |
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Annualmente, e precisamente entro il 31 marzo di ogni anno, è necessario redigere il Documento programmatico sulla sicurezza di cui all’art.19, Allegato B (in caso di trattamento di dati sensibili con strumenti elettronici) e garantire la sua attuazione entro il 30 di giugno; |
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Aggiornare con cadenza almeno semestrale gli strumenti elettronici utilizzati al fine di proteggere i dati dal rischio di intrusione e dal rischio derivante da virus informatici (art. 16, Allegato B); |
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Aggiornare con cadenza almeno annuale (semestrale per il trattamento di dati sensibili) i programmi per computer volti a prevenire la vulnerabilità di strumenti elettronici ed a prevenirne i difetti (art. 17, Allegato B); |
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Fornire istruzioni organizzative e tecniche affinché il salvataggio dei dati sia effettuato settimanalmente; |
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Programmare interventi di formazione per gli incaricati del trattamento. |