D.Lgs 196/2003  Codice in materia di protezione dei dati personali.                                                   HOME PAGE

Dall'1/1/2004 è in vigore il D. Lgs. 30 Giugno 2003 n. 196  "Codice in materia di protezione dei dati personali" che sostituisce, innovandola, la precedente normativa di cui alla Legge 675/96. La normativa impone ad enti ed imprese una serie di nuovi obblighi a cui sono soggetti tutti coloro che trattano dati di persone fisiche (con ciò comprendendo anche: persone giuridiche, enti, associazioni) identificate o identificabili.

Focus

Conciliare le esigenze di riservatezza del singolo individuo con quelle di una società che, senza circolazione delle informazioni, sarebbe destinata a regredire in modo inesorabile.

Gestione della privacy

Attività sistematica messa in atto da un’organizzazione al fine di offrire al suo interno o a terzi evidenze sul suo grado di affidabilità nel rispetto dei requisiti cogenti.

Il non rispetto della norma fa incorrere in sanzioni civili e penali.

Cosa fare

verificare la conformità della propria organizzazione agli standard oggi in vigore, rilasciando se richiesto un attestato di conformità a codici deontologici, normativa volontaria e standard tecnici.

 

Linkcintoli  aiuta le aziende – organizzazione per :

*        Valutazione dei rischi nel trattamento dei dati personali;

*        Individuazione delle cautele necessarie per la protezione dei dati;

*        Redazione del DPSS documento programmatico sulla sicurezza richiesto per legge;

*        Bassa interferenza nelle attività produttive;

*        Audit periodici per valutare l’adeguatezza delle misure intraprese

*        Costo contenuto ed estremamente competitivo.

 

Vengono di seguito individuati i principali adempimenti in tema di privacy alla luce  del D.lgs. n.196/03:

I dati personali vanno trattati secondo i principi individuati dal Codice Privacy;

Va controllata la pertinenza e la non eccedenza dei dati trattati rispetto alle finalità della raccolta;

Va controllata l’esattezza dei dati ed eventualmente, qualora si rende necessario, va provveduto al loro aggiornamento;

I dati vanno conservati in forma che non consenta l’identificazione dell’interessato per un periodo non maggiore rispetto a quello strettamente necessario agli scopi della raccolta.  Allo scopo va previsto un sistema perché, superato detto termine, venga provveduto alla cancellazione dei dati personali o alla loro trasformazione in dati anonimi;

Vanno individuate le figure del trattamento: il titolare, l’incaricato, il responsabile, l’amministratore di sistema, il soggetto preposto alla custodia delle parole-chiave;

Va garantita una adeguata e costante formazione a tutto il personale dipendente dell’azienda, per garantire un maggiore garanzia di rispetto della normativa;

Annualmente, e precisamente entro il 31 marzo di ogni anno, è necessario redigere il Documento programmatico sulla sicurezza di cui all’art.19, Allegato B (in caso di trattamento di dati sensibili con strumenti elettronici) e garantire la sua attuazione entro il 30 di giugno;

Aggiornare con cadenza almeno semestrale gli strumenti elettronici utilizzati al fine di proteggere i dati dal rischio di intrusione e dal rischio derivante da virus informatici (art. 16, Allegato B);

Aggiornare con cadenza almeno annuale (semestrale per il trattamento di dati sensibili) i programmi per computer volti a prevenire la vulnerabilità di strumenti elettronici ed a prevenirne i difetti (art. 17, Allegato B);

Fornire istruzioni organizzative e tecniche affinché il salvataggio dei dati sia effettuato settimanalmente;

Programmare interventi di formazione per gli incaricati del trattamento.

 

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